Per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR 30 ottobre 2013, vengono abrogate, a partire dal prossimo 14 dicembre, alcune disposizioni del Regolamento generale (DPR 207/2010) in materia di qualificazione relative alla disciplina delle opere specialistiche e superspecialistiche.
Il provvedimento è stato emanato, a seguito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da AGI (Associazione Imprese Generali) nel 2011 e del parere reso al riguardo da parte del Consiglio di Stato.
L’AGI aveva contestato le disposizioni del Regolamento Generale che impediscono all’impresa appaltatrice, in possesso di qualificazione in una categoria di lavorazione generale (OG), di poter eseguire direttamente anche le lavorazioni delle categorie specialistiche e “superspecialistiche” previste nel bando come scorporabili.
Secondo l’AGI il dato quantitativo legato al numero eccessivo di categorie definite dal Regolamento “a qualificazione obbligatoria” (si tratta di 46 categorie su 52 complessive, delle quali ben 24 sono “superspecializzate”, con conseguente parziale divieto di subappalto e obbligo di costituzione di RTI verticali) determina, di fatto, un’ inversione del rapporto tra regola ed eccezione, con l’effetto, illogico e contraddittorio, di imporre, ai fini dell’esecuzione, il ricorso pressoché generalizzato alle competenze delle imprese specialistiche.
L’altra contestazione dell’AGI riguardava una disposizione del Regolamento che prevede un limite all’utilizzabilità, ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile, dei lavori affidati in subappalto, se questo ha superato il 30% dell’importo della categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, ovvero il 40% nel caso di categoria a qualificazione obbligatoria.
Le contestazioni, condivise dal Consiglio di Stato, sono state accolte dal Presidente della Repubblica, con conseguente annullamento delle relative previsioni normative, ratificato dal DPR 30 ottobre 2013.
In attesa che il Ministero delle Infrastrutture intervenga sul Regolamento per ridisegnare, con maggior equilibrio, l’assetto delle categorie di qualificazione, dal 14 dicembre prossimo sono annullati gli articoli 109, comma 2 (in relazione all’allegato A del Regolamento) 107, comma 2 e 85, comma 1, lett. b) numeri 1 e 2 del DPR. 207/2010.
Sostanzialmente quindi l’aggiudicatario di un appalto pubblico qualificato nella categoria prevalente
potrà eseguire tutte le lavorazioni di cui si compone l’appalto e non solo quelle per le quali non era
necessaria la qualificazione e le stazioni appaltanti dovranno adeguare bandi e lettere d’invito in corso di pubblicazione.