Per quanto riguarda il decreto legge 150/2013“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, attualmente all’esame del Senato, ANCE nazionale ha proposto una serie di osservazioni, chiedendo di garantire quantomeno per tutto il 2014 la permanenza nell’ordinamento dei regimi agevolativi applicabili ai trasferimenti di immobili, riferendosi, in particolare, a quelli compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, che scontavano fino al 2013 l’imposta di registro con aliquota pari all’1%.
ANCE ha poi segnalato l’importanza di differire ulteriormente al 30 giugno 2014 l’entrata in vigore dell’obbligo, divenuto operativo il 31 dicembre 2013, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di utilizzare un’unica centrale di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. E’ stata pure segnalata l’importanza di prorogare di un anno l’entrata in vigore degli obblighi di integrazione di energia prodotta da fonti rinnovabili per i nuovi edifici e per gli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante.
In particolare, per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione rilevante la cui richiesta del pertinente titolo edilizio sia stata presentata fino al 31 dicembre 2013, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 20% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
A partire dal 1° gennaio 2014, quest’ultima quota è incrementata al 35%.
Similmente, a partire dal 1° gennaio 2014 è anche incrementata la potenza elettrica degli impianti a fonti rinnovabili che devono essere installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze.
La proroga di un anno dell’entrata in vigore dei nuovi valori si rende necessaria in considerazione del fatto che il quadro normativo di dettaglio delle prescrizioni inerenti la produzione di energia da fonti rinnovabili in ambito edilizio non è ancora completo, anzi è in via di evoluzione. Infatti, la legge 90/2013, che recepisce la nuova direttiva europea sul rendimento energetico nell’edilizia, ha introdotto nell’ordinamento nazionale il concetto di “edificio a energia quasi zero”, con cui si intende un edificio ad altissima prestazione energetica, con un fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili prodotta in situ, rimandando tuttavia a un prossimo decreto la determinazione dei requisiti specifici degli edifici a energia quasi zero e, di conseguenza, anche la quantità minima di energia da fonti rinnovabili. E’ opportuno, pertanto, attendere la pubblicazione di tale decreto, prevista nel 2014.