L’ENEA ha riconosciuto l’applicabilità della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria e variazione della sagoma.
Poiché è stata modificata, dal 21 agosto 2013, la definizione urbanistica di “ristrutturazione edilizia”, nella quale ora rientrano, tra gli altri, anche gli interventi consistenti nella «demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria» ma senza il vincolo del mantenimento della sagoma originaria dell’edificio, la modifica normativa si riflette sia sul regime applicabile ai fini delle detrazioni per il recupero (50%) e la riqualificazione energetica (65%) degli immobili, sia sull’aliquota IVA applicabile agli interventi edilizi.
In sostanza, alla luce del nuovo assetto normativo, l’ENEA riconosce un allargamento dell’ambito applicativo della detrazione del 65%, tenuto conto che i medesimi interventi, prima qualificati urbanisticamente come “nuova costruzione”, ora rientrano nella nozione di “ristrutturazione”, risultando, così, ammessi al beneficio.
Pertanto, l’ANCE ritiene che la nuova nozione di “ristrutturazione” comporti un ampliamento delle fattispecie agevolabili anche ai fini della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie e dell’IVA con l’aliquota ridotta del 10%.
Infatti, sia la detrazione del 50%, che l’aliquota IVA agevolata sono riconosciute per l’esecuzione, tra l’altro, degli interventi di recupero incisivo individuati nell’art.3, commi 1, lett. c, d ed f, del Testo Unico Edilizia (rispettivamente, “restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” e “ristrutturazione urbanistica”). A conferma di tale orientamento, l’ANCE ha intrapreso le più opportune iniziative presso l’amministrazione finanziaria per far sì che tali conclusioni vengano formalmente recepite.