Il Consiglio di Stato, con una sentenza che risale al 2006, aveva escluso la possibilità che due o più imprese concorrenti, individualmente prequalificate, potessero concorrere in associazione temporanea alla successiva gara, mediante la presentazione di un’offerta congiunta, salvo che il bando non prevedesse diversamente.
Ora con la sentenza n. 1548 del 31 marzo 2014, il Consiglio di Stato ha modificato il precedente orientamento, enunciando il principio di diritto secondo cui “deve ritenersi ammessa, nel caso di procedure ristrette o negoziate, in difetto di espresso divieto della lex specialis, la partecipazione alla gara – sotto forma di ATI – di imprese che si sono prequalificate separatamente, non potendosi ravvisare in ciò una violazione dell’art. 37, comma 12, del D.lgs. 163/2006”.