Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge “ spending review” 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” con alcune significative integrazioni al testo originario.
Il decreto legge scade il prossimo 23 giugno ed è ora all’esame della Camera dei Deputati.
Le modifiche prevedono una disciplina di favore per i trasferimenti di immobili gravati da diritti d’uso civico, che pertanto, rimangono esenti dalle imposte di bollo e registro.
Nell’ambito della disciplina degli appalti il Senato ha approvato una modifica all’art. 83 del Codice dei contratti pubblici sui criteri per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungendo quello dell’origine produttiva.
Si tratta evidentemente di un’implicita valorizzazione dell’elemento della territorialità nelle procedure di selezione dl contraente
Viene inoltre posticipata al 1° gennaio 2016 l’applicazione delle disposizioni introdotte dal testo sulla pubblicazione telematica degli avvisi e bandi di gara.
Nelle more restano valide le norme del Codice che prevedono la pubblicazione degli avvisi e bandi sui quotidiani e i cui costi sono a carico dell’aggiudicatario.
In materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, viene disposta l’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo sugli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonché per le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalla pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse.
Viene infine estesa a tutte le pubbliche amministrazioni la norma del testo sulla compensazione tra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili – relativi a somministrazioni, forniture e appalti – vantati dalle imprese private con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o ad altre fasi del contenzioso tributario.