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Rivista la disciplina in materia di procedimento e validità dell’autorizzazione paesaggistica e di conferenza di servizi

Decreto legge 83/2014

6 Giugno 2014
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Nel decreto legge 83/2014 è stata nuovamente rivista la disciplina in materia di procedimento e validità dell’autorizzazione paesaggistica e di conferenza di servizi.
Le disposizioni vanno nella direzione della semplificazione procedurale e della velocizzazione dei procedimenti secondo quanto auspicato e proposto dall’ANCE sulla base delle esperienze maturate nell’attività quotidiana degli operatori.
L’autorizzazione vale dal giorno in cui acquista efficacia il titolo abilitativo edilizio eventualmente necessario per eseguire l’intervento, salvo che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.
L’autorizzazione avrà così efficacia per 5 anni dalla data di rilascio del permesso di costruire o di presentazione della SCIA/CIL (o dopo 30 gg dalla presentazione della super DIA).
Il collegamento dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica al titolo abilitativo edilizio che regola l’intervento costituisce una sostanziale semplificazione procedurale che si aggiunge all’attività di richiesta effettuata obbligatoriamente (permesso di costruire) o facoltativamente (negli altri casi) dallo sportello unico dell’edilizia.
In tal modo si potrà realizzare l’intervento edilizio senza necessità di rinnovo dell’autorizzazione per un periodo comunque quinquennale a decorrere dal rilascio/presentazione del titolo abilitativo edilizio.
In caso di mancato rilascio del parere da parte del sovrintendente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, l’amministrazione titolare del procedimento edilizio (Comune)  provvederà sulla domanda di autorizzazione.
In tal modo si ripristina la formula originale e condivisa dall’ANCE a suo tempo proposta dal decreto legge 69/2013 e soprattutto si evita l’indizione della conferenza dei servizi con tutti gli inevitabili adempimenti e procedure amministrative qualora il sovrintendente non si sia espresso.
Il decreto legge, infine, prevede una delega al Governo per definire entro il 30 novembre 2014 un provvedimento con cui disciplinare il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, con lo scopo di alleggerire le procedure autorizzative e ampliare le tipologie di intervento soggette già ora a regime semplificato.
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Previsto credito d’imposta per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche, effettuate nelle strutture turistico-recettive

Decreto Legge 83/2014

6 Giugno 2014
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Nel decreto legge 83/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio scorso, viene previsto, come era stato anticipato in una precedente comunicazione, un credito d’imposta per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche, effettuate nelle strutture turistico-recettive.
In particolare, per i periodi d’imposta 2014-2016, a favore degli esercizi turistico-ricettivi, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro nel triennio, per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche.
Non sono agevolate, invece, le spese per gli interventi qualificabili urbanisticamente come manutenzione, restauro e risanamento conservativo.
Il contributo è riconosciuto fino all’esaurimento dei fondi, vale a dire 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro dal 2016 al 2019.
Il credito d’imposta non rileva ai fini del rapporto relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
 
Un decreto attuativo definirà i tipi di strutture turistico-alberghiere che possono essere ammesse al beneficio e le tipologie di interventi agevolabili, sempre nell’ambito delle ristrutturazioni.
A favore invece dei soggetti che effettuano erogazioni liberali volte ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali, per il triennio 2014-2016, è riconosciuto un credito d’imposta (cd. “artbonus”), nella misura del 65% per le erogazioni liberali effettuate nel 2014 e 2015 e del 50% per il 2016.
Il beneficio è attribuito nel limite massimo del 15% del reddito imponibile, per le erogazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali, e del 5 per mille dei ricavi, qualora la donazione sia fatta da soggetti titolari di reddito d’impresa.
Anche in questo caso, il credito d’imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e, solo per i soggetti titolari di reddito d’impresa, tale beneficio può essere utilizzato solo in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.
 
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