A seguito di un’interrogazione rivolta al Sottosegretario all’Economia e Finanze Baretta, è stato chiarito che l’imposta di Registro continua ad applicarsi in misura agevolata per i trasferimenti gratuiti di immobili effettuati a favore dei Comuni, in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.
Sul punto era intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con una circolare del 21 febbraio 2014, che aveva precisato come la riforma dell’imposta di Registro avesse comportato l’abrogazione di tutti i regimi agevolativi relativi a trasferimenti immobiliari, compresa l’applicazione dell’imposta di Registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, previste, tra le altre, alle cessioni dirette all’attuazione dei piani di lottizzazione.
Il Sottosegretario ha invece precisato che restano applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti che non sono posti in essere a titolo oneroso..
Per i trasferimenti non qualificati espressamente dalla legge come atti a titolo gratuito, il Sottosegretario ha sostenuto la necessità di valutare, caso per caso, la natura onerosa o gratuita degli stessi, al fine di poter verificare l’applicabilità delle agevolazioni.
Resta fermo, infatti, che le cessioni a titolo oneroso, anche se poste in essere nei confronti dei Comuni e in attuazione di convenzioni urbanistiche, non possono fruire di alcuna agevolazione.
Sul punto, l’ANCE prosegue nelle proprie iniziative presso le sedi amministrative e parlamentari, affinché tale possibilità sia confermata anche per la cessione di aree e opere di urbanizzazione effettuate al Comune a scomputo degli oneri concessori.
Allo stesso modo, l’azione dell’ANCE è diretta anche alla reintroduzione del regime fiscale ridotto (imposta di Registro all’1%) per i trasferimenti di immobili attuativi di piani di edilizia residenziale, venuto meno dal 1° gennaio 2014.