Con il decreto legge 90 del 24 giugno scorso “Interventi urgenti per la semplificazione e trasparenza amministrativa e l’efficienza degli uffici giudiziari” è stata soppressa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) con trasferimento dei relativi compiti e funzioni all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
Il presidente dell’ANAC, oltre a dover presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 2014, un piano per il riordino dell’Autorità stessa, avrà la facoltà di formulare proposte al Commissario unico delegato del Governo per l’Expo Milano 2015 ed alla Società Expo 2015 p.a., per la corretta gestione delle procedure di appalto per la realizzazione dell’evento. Nel provvedimento, inoltre, viene dato ulteriore impulso al sistema delle white list prefettizie, già collaudato nel nostro territorio per i lavori di ricostruzione post sisma. Infatti, per consentire alle stazioni appaltanti l’effettuazione della verifica antimafia, con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi e guardiania dei cantieri) la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria dovrà essere acquisita dalle stazioni appaltanti obbligatoriamente tramite la consultazione delle white list istituite presso ogni Prefettura. Il decreto legge prevede che l’iscrizione nelle white list sostituisca la comunicazione e l’informazione antimafia anche ai fini della stipula e approvazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta.
In sede di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto legge stesso, ai fini dell’affidamento dei contratti o dell’autorizzazione dei subcontratti, è sufficiente l’accertamento dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione dell’elenco.
In caso di sopravvenuto diniego di iscrizione, è prevista la possibilità di revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 29 del Decreto Legislativo 159/2011.
Nell’ambito delle misure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico, il decreto legge prevede che in caso di mancanza, incompletezza o ogni altra irregolarità essenziale, concernenti le dichiarazione sostitutive previste dall’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, il concorrente sarà ammesso alla relativa regolarizzazione previo pagamento, entro un termine non superiore a dieci giorni, di una sanzione, non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro. In caso di irregolarità non essenziali non sarà richiesta alcuna regolarizzazione o applicata alcuna sanzione.
Sono previste poi alcune misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici, tra cui la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ad udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente.
Infine, vengono rafforzate le misure per il contrasto all’abuso del processo, tra cui la possibilità per il giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, quando la questione sia fondata su ragioni manifeste, e l’elevazione dell’importo della sanzione, in caso di lite temeraria, fino all’uno per cento del valore del contratto.