Proposta di ANCE nazionale in tema di riuso di conglomerati bituminosi, materiali da costruzione e demolizione e bonifiche
Nell’ambito dell’esame parlamentare del disegno di legge “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ANCE nazionale, attraverso un’audizione e la formulazione di osservazioni e proposte, ha evidenziato l’opportunità di una norma volta a chiarire, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4151/2013, che i materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso, riutilizzati all’interno del ciclo di produzione del conglomerato bituminoso, possono essere classificati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184 bis del Codice dell’Ambiente, invece che come rifiuto speciale non pericoloso.
ANCE ha rilevato l’importanza di introdurre una procedura semplificata per il riutilizzo dei rifiuti derivanti da opere di demolizione e ricostruzione nell’ambito di opere civili e infrastrutturali, nel caso in cui tali materiali siano sottoposti ad un preventivo trattamento che ne consenta il nuovo utilizzo e rispondano ai parametri tecnici fissati dalla legge.
In tema di bonifiche, ANCE ha sottolineato la necessità di semplificare la procedura prevista dal Codice dell’ambiente, la cui complessità determina un allungamento eccessivo dei tempi per la realizzazione delle opere di bonifica ed un incremento continuo dei costi a carico delle imprese, che disincentivano la realizzazione di questi interventi.
ANCE, infine, ha evidenziato la necessità di eliminare l’inserimento, tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del Codice dei contratti pubblici, dei costi legati ai consumi di energia e delle risorse naturali e alle emissioni inquinanti, e dei costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio oggetto dell’affidamento del contratto.
L’introduzione di tale tipologia di costi pur essendo condivisibile in linea di principio, presenta difficoltà di applicazione per la mancanza di un quadro chiaro di norme che definiscano criteri e metodi della valutazione dei costi stessi.
Poiché tali metodologie vengono introdotte nell’ambito delle nuove direttive comunitarie in materia di appalto (2014/24/UE e 2014/23/UE) da recepirsi entro i prossimi due anni, sarebbe più opportuno inserire la loro disciplina nei testi di recepimento degli atti comunitari
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