E’ stato pubblicato, sul sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, relativo al riordino e all’aggiornamento delle modalità di trasmissione, all’ANAC stessa, delle varianti in corso d’opera.
Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la legge ha introdotto l’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti in corso d’opera di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante.
Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera vengono invece comunicate all’Osservatorio dei contratti pubblici tramite le sezioni regionali, sempre entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante.
In proposito la figura centrale è rappresentata dal RUP che, nella apposita relazione che è chiamato a svolgere, non deve riproporre acriticamente le motivazioni espresse dal direttore dei lavori ma ricostruire il percorso logico seguito per accertare autonomamente le cause della variante.
L’ANAC specifica che la trasmissione delle varianti non costituisce acquiescenza di ANAC alla variante stessa né solleva il RUP, il direttore dei lavori, l’operatore economico, la stazione appaltante dalle rispettive responsabilità disciplinate dalle norme vigenti.
Il nuovo comunicato, che riordina e sostituisce precedenti atti dell’Autorità al riguardo, è consultabile all’indirizzo web http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6084