Il Ministero del Lavoro, a seguito di una richiesta di parere avanzata dall’INPS, con una nota di pochi giorni fa, si è nuovamente occupato del tema della regolarità contributiva e del DURC per le imprese in concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186 bis della legge fallimentare,
L’INPS, infatti, sulla base delle precisazioni contenute nella risposta ad interpello n. 41/2012, nella quale veniva sancita la regolarità contributiva delle imprese ammesse al concordato (per i debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura) esclusivamente dopo l’omologa dello stesso, ha sollevato alcune criticità, legate allo scarto temporale tra domanda e omologa di concordato.
Il Ministero del Lavoro ha rivisto quanto affermato nel 2012, stabilendo che, già con la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, può considerarsi integrata l’ipotesi contemplata nell’art. 5, comma 2 lettera b) dell’attuale decreto sul DURC secondo il quale la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative, con conseguente possibilità di rilascio del DURC, a condizione che, come già anticipato nella bozza del decreto sul DURC di prossima emanazione, la domanda di concordato sia corredata da un piano concordatario che contempli l’integrale soddisfacimento dei debiti INPS, INAIL e Casse Edili pregressi.