Dal 1° giugno nuove norme comunitarie sulla classificazione dei rifiuti
Dal 1° giugno entreranno in vigore le nuove norme comunitarie sulla classificazione dei rifiuti, con conseguente sostituzione dell’intero contenuto degli allegati D e I alla parte IV del Codice dell’ambiente.
Con riserva di ulteriori approfondimenti, per la corretta classificazione dei rifiuti con codici CER a specchio, ovvero quei codici che identificano rifiuti che potrebbero essere pericolosi o non pericolosi, sono state concordate, a seguito di un incontro tecnico tenutosi recentemente in ANCE Lombardia, le prime indicazioni operative da fornire alle imprese.
In particolare, si è portati a ritenere che, qualora sussista, da parte del produttore del rifiuto, la certezza della non pericolosità del materiale in gestione, ai fini della valutazione e della conseguente attribuzione del codice CER, si possa compilare il campo “annotazioni” del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) con la seguente frase “Classificazione del rifiuto eseguita ai sensi della Decisione 2014/955/UE – Rifiuto speciale non pericoloso proveniente da fabbricato non destinato ad uso produttivo”
Tale annotazione, da un lato funge da presa d’atto da parte del produttore del rifiuto delle nuove disposizioni europee, e dall’altro pone l’attenzione sull’origine del rifiuto.
Pertanto, qualora il rifiuto provenga da demolizione di fabbricati civili o commerciali o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo (ad es. uffici, mense, magazzini), sarà possibile
valutare l’assenza di rifiuti pericolosi anche senza effettuare un’analisi di laboratorio per ogni conferimento.
Non sussistendo, quindi, il rischio di un possibile inquinamento ambientale o danno alla salute umana, si ritiene che possa essere applicata, anche alla luce delle nuove norme comunitarie,
la procedura utilizzata nel periodo di vigenza del decreto legge 91/2014, secondo cui non
è sempre necessario effettuare delle analisi chimiche per l’attribuzione del CER, anche se a specchio.
Qualora, al contrario, non vi sia la certezza sull’origine del rifiuto, e quindi sulla non pericolosità dello stesso, è opportuno che le imprese procedano con le relative analisi di laboratorio sui parametri correlabili alle specifiche sostanze pericolose potenzialmente presenti nel rifiuto.
Con riferimento alla produzione di rifiuti da demolizione e costruzione, si suggerisce alle imprese di valutare, ove possibile, l’attribuzione del codice CER 170107 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106) in alternativa al 170904
(rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903) nonché l’utilizzo di codici CER non speculari quali il 170101(cemento) 170102
(mattoni) e 170103 (mattonelle e ceramiche), previa verifica della sussistenza dell’autorizzazione al
trasporto del CER e dell’autorizzazione dell’impianto al ricevimento del CER stesso.
La procedura suggerita può essere utilizzata sia nel caso di conferimento del rifiuto in discarica sia nel caso di conferimento dello stesso in impianti di recupero e trattamento.
Per l’applicazione del nuovo Regolamento europeo sono in corso di redazione da parte di ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) le linee tecniche d’indirizzo riguardanti la comparazione delle vecchie classi di pericolo H con le nuove classi HP e le relative modalità
di svolgimento delle analisi di laboratorio.
Il vecchio acronimo “H”, che definiva le caratteristiche di pericolosità degli scarti (da H1 a H15) viene sostituito con l’acronimo “HP” che sta per “Hazardous Properties” (da HP1 a HP15).
In materia si ricorda, infine, che, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio scorso, entra in vigore la legge 68/2015 che introduce nel Codice penale cinque nuovi “ecoreati”: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica.
Tra le novità introdotte dalla legge, si segnala l’aggravante ambientale, applicabile a tutti i fatti già previsti come reato, e la previsione del ravvedimento operoso, che comporta una diminuzione della pena per coloro che si adoperino concretamente alla messa in sicurezza, bonifica e ove possibile al ripristino dello stato dei luoghi.