Pubblicato il 1 giugno in G.U. il decreto interministeriale che disciplina il nuovo sistema
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno scorso il decreto interministeriale che disciplina il nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva delle imprese (DURC on line) attuato attraverso i portali di INPS, INAIL e Casse Edili.
Con la nuova procedura, che sarà operativa a partire dal prossimo 1° luglio, basterà un semplice clic per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge.
Il nuovo documento sarà liberamente consultabile da chiunque ne abbia interesse, comprese, previa delega, banche e intermediari finanziari.
Per quanto riguarda i requisiti di regolarità, permangono quelli di cui al precedente decreto sul DURC.
Viene infatti stabilito che la verifica della regolarità sarà effettuata sui pagamenti dovuti dall’impresa “scaduti” fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello di verifica, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione della relativa denuncia.
Un’altra novità riguarda la soglia dello “scostamento non grave”, che corrisponde ad un esito della verifica di sostanziale regolarità, aumentata dal legislatore a euro 150 con riferimento a ciascuna gestione e a ciascuna Cassa Edile, rispetto ai precedenti 100 euro.
Resta fermo il procedimento di richiesta di regolarizzazione mediante invito da inoltrare tramite “pec” all’interessato o al soggetto delegato.
La regolarizzazione dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, decorsi i quali la risultanza negativa sarà comunicata ai soggetti che hanno effettuato la richiesta medesima, con l’indicazione dell’importo e delle cause di irregolarità.
Nel decreto sono stati cristallizzati alcuni principi già anticipati, da ultimo, con una circolare ministeriale dell’aprile scorso e inerenti i casi di verifica della regolarità contributiva nei confronti delle imprese interessate da procedure concorsuali.
Con particolare riguardo al concordato preventivo in continuità aziendale, è stata infatti sancita la regolarità contributiva dell’impresa nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all’art. 161 della legge fallimentare sia prevista l’integrale soddisfazione degli obblighi contributivi nei confronti degli enti e delle Casse Edili, scaduti anteriormente all’inserimento del ricorso nel registro delle imprese.
Alcune preliminari considerazioni, anche in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali, devono essere svolte relativamente all’omogeneizzazione della nuova disciplina con quella vigente per gli appalti pubblici.
Fermo restando, infatti, che con la nuova procedura viene meno la necessità di acquisire il DURC da parte della stazione appaltante nelle diverse fasi (aggiudicazione, stipula del contratto, SAL e saldo finale), in quanto il sistema, in presenza di un DURC in corso di validità (nell’ambito dei 120 giorni), rinvierà sempre allo stesso documento, sono sorte perplessità durante l’iter di elaborazione del decreto con riferimento al DURC per la verifica della dichiarazione sostitutiva.
Risulta infatti impossibile verificare la regolarità contributiva con data anteriore a quella della verifica (regolarità storica).
Peraltro, con il nuovo sistema, anche nell’ipotesi di irregolarità dell’impresa, la stazione appaltante dovrà sempre permettere la successiva regolarizzazione dell’impresa.
Il Ministero del Lavoro ha sottolineato che l’ANAC, interpellata al riguardo, avrebbe comunque espresso la necessità di mantenere la dichiarazione sostitutiva in sede di partecipazione alle gare pubbliche.
È tuttavia presumibile che la nuova norma debba successivamente essere armonizzata con le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.