Disciplina agevolata IVA per i beni anti covid: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Con la circolare n. 26 del 15 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate si è occupata del regime agevolato IVA relativo alle cessioni di alcuni beni utili al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19 introdotto dall’art. 124 del Decreto Rilancio.
La circolare, redatta sotto forma di risposte ai quesiti, esamina una serie di casi chiarendo alcuni dubbi interpretativi riguardanti l’ambito applicativo del nuovo regime.
Si riportano, di seguito, i chiarimenti di maggiore rilevanza rinviando al testo della circolare, che si allega alla notizia, per ogni ulteriore approfondimento.
Ambito applicativo della norma
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione, come già chiarito dall’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 12/D del 30 maggio 2020, viene ribadito che l’elenco di beni contenuto nell’articolo 124 ha natura tassativa e non esemplificativa.
Pertanto, solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da IVA e con applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Viene chiarito, inoltre, che il trattamento IVA agevolato si applica sia alle cessioni onerose che a quelle gratuite nonché alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 16, comma 3, del DPR n.633/72 (contratti d’opera, di appalto, locazione finanziaria, noleggio e simili).
A titolo di esempio, quindi, la fornitura di un ventilatore polmonare mediante un contratto di locazione finanziaria è imponibile con aliquota IVA del 5% se effettuata a decorrere del 1° gennaio 2021, mentre è esente se effettuata entro il 31 dicembre 2020.
Il regime agevolato trova applicazione anche alle cessioni gratuite effettuate nei confronti degli enti indicati nell’art.10, comma 1, n.12 del D.P.R. n.633 (Onlus, enti con finalità di assistenza, beneficienza, ecc.). Più in particolare, l’Agenzia precisa che la cessione gratuita a favore di uno degli enti suindicati, se effettuata entro il 31 dicembre 2020, è esente ai sensi dell’art. 124 e, conseguentemente, non pregiudica il diritto alla detrazione in capo al cedente.
Se effettuata a partire dal 1° gennaio 2021, invece, è soggetta all’ordinario regime di esenzione di cui al citato articolo 10 con conseguente limitazione del diritto alla detrazione dell’IVA.
Per poter fruire del regime agevolato, le cessioni dei beni elencati nell’art.124 devono essere effettuate per finalità sanitaria. Peraltro, tenuto conto della natura dei beni elencati, secondo l’Agenzia, è ragionevole ritenere che tale finalità sia rispettata nella generalità dei casi.
Tuttavia, alcuni di essi possono prestarsi a usi e impieghi diversi da quello sanitario. A titolo di esempio, le Entrate citano le soluzioni idroalcoliche che possono essere cedute anche per finalità cosmetiche o alimentari; in tal caso, però, la cessione non può fruire del regime agevolato.
In ogni caso, in via generale, la finalità della cessione è desumibile dall’acquirente e dal suo settore di attività.
Infine, viene evidenziato che, per quanto riguarda l’ambito soggettivo, non ci sono limitazioni, essendo il regime applicabile a qualsiasi cedente e acquirente nonché a qualunque stadio di commercializzazione.
Termoscanner
Rientrano nella definizione di termometri “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea”. Pertanto, anche i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime IVA agevolato.
Mascherine
Solo le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della norma agevolativa, a prescindere dall’uso ospedaliero delle stesse. Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate (quali ad esempio le mascherine in tessuto prodotte per uso igienico non sanitario) e prodotta senza il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalle norme comunitarie (quali UNI EN 14683:2019 e UNI EN 149:2009), non può beneficiare del trattamento IVA agevolato.
Sono agevolate anche le cessioni delle mascherine c.d. ricaricabili (ossia le mascherine riutilizzabili perché dotate di filtro intercambiabile), vendute unitamente al relativo filtro, sempreché abbiano le caratteristiche tecniche per essere certificate come dispositivo medico o DPI.
Inoltre, godono del medesimo trattamento IVA anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l’elemento principale della mascherina che ne definisce le caratteristiche filtranti e di sicurezza.
Dispenser per disinfettanti
Anche le piantane per dispenser dotate di sistemi di fissaggio rientrano nell’agevolazione, al pari dei “dispenser a muro per disinfettanti”, essendo agevolabili tutti i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.
Di contro, sono escluse tutte le strutture facilmente asportabili come le semplici colonnine di cartone su cui sono posizionati i normali flaconi dotati di dispenser.
Strumentazione per diagnostica per Covid-19
Rientrano tra la «strumentazione per diagnostica per COVID-19» anche i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) in quanto sono dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell’apparato respiratorio di cui è responsabile COVID-19.
Viene, inoltre, precisato che anche i test sierologici possono godere del regime agevolato a condizione che siano classificabili nei codici doganali individuati nella circolare 12/D.
Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie
Secondo l’Agenzia, ciò che rileva per l’applicazione del regime agevolato è la finalità sanitaria dei beni che è da intendersi in senso oggettivo; sono, cioè, agevolati i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire il contrasto alla diffusione del virus, indipendentemente dal fatto che il soggetto che ne fa uso operi in ambito sanitario o in ambiti diversi (grande distribuzione, scuola, ecc.).
Pezzi di ricambio e prestazioni accessorie
Al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 12 del decreto IVA, possono usufruire del trattamento agevolato IVA anche le operazioni accessorie alle cessioni dei beni individuati dall’art. 124 (trasporto, posa in opera, imballaggio, confezionamento, ecc.)
Al di fuori dei casi di applicazione dell’art. 12, la cessione dei singoli pezzi di ricambio nonché dei beni accessori andrà valutata caso per caso anche in sede di interpello.
Compilazione LIPE e dichiarazione IVA annuale
Le operazioni relative ai beni elencati nel citato art. 124 vanno riportate nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA secondo le seguenti modalità:
1. il cedente indica l’ammontare delle cessioni nel rigo VP2;
2. il cessionario indica l’ammontare degli acquisti nel rigo VP3.