Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta derivante dal superbonus 110% e da tutti gli altri bonus fiscali ammessi alla cessione del credito e allo sconto in fattura.
Come è noto, l’articolo 121, comma 1, del c.d. “Decreto Rilancio” prevede che i soggetti che, negli anni 2020 e 2021, sostengono spese per alcune tipologie di interventi, successivamente elencati, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:
Si ricorda che le suddette opzioni possono essere esercitate in relazione alle spese sostenute per interventi di:
Al fine di consentire ai fornitori ed ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti di imposta, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione ministeriale n. 83/E del 28 dicembre 2020 ha istituito i seguenti codici tributo, da utilizzare con modello F24, dal 1° gennaio 2021, esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Amministrazione finanziaria stessa:
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Si evidenzia inoltre che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2020, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2021” mentre per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022” e così via.
Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della “piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; nella suddetta piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti con la presente risoluzione. Attraverso la medesima piattaforma, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, anche parzialmente; i successivi cessionari utilizzano i crediti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la piattaforma stessa.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni, inviate all’Agenzia delle Entrate. In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.