Modificato il termine ultimo di convocazione delle assemblee ordinarie per i bilanci 2020
Con la conversione del D.L. “Milleproroghe” in legge è stato modificato il termine ultimo di convocazione delle assemblee ordinarie per i bilanci 2020, e sono state ulteriormente prorogate le modalità semplificate di svolgimento delle assemblee delle società.
La conversione in legge del Decreto “Milleproroghe” (1) ha ulteriormente modificato le norma emergenziali introdotte già lo scorso anno per lo svolgimento delle assemblee (2).
Si descrivono di seguito le disposizioni più rilevanti della norma prorogata.
Proroga termini convocazione assemblea ordinaria
Per le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici la norma, introdotta in sede di conversione, permette di convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie (3).
Termine per lo svolgimento con modalità assembleari semplificate
La norma ha inoltre disposto che le modalità semplificate di espressione del voto e di svolgimento (anche esclusivamente in modalità telematica) delle rispettive assemblee (4) si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021, dalle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici.
La nuova disposizione (5) ha, infatti, esteso l’applicazione temporale della norma originaria che aveva introdotto temporaneamente modalità particolari per la gestione delle assemblee delle società.
Il termine entro cui avvalersi delle disposizioni speciali introdotte dalla originaria norma, già oggetto di precedenti proroghe, è stato ulteriormente prorogato alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. Va sottolineato che la norma (introdotta in sede di conversione) non connette più il termine alla convocazione della assemblea, bensì al termine in cui viene tenuta.
Modalità di espressione del voto e di svolgimento in via telematica
Ricordiamo che le disposizioni del Cura Italia (6) sono intervenute da un lato sulla modalità di espressione del voto in assemblea, sia ordinaria che straordinaria, (per le società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e le mute assicuratrici) che, tramite l’avviso di convocazione, può essere consentito in via elettronica o per corrispondenza e, dall’altro, sull’intervento all’assemblea, che viene ammesso mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere da quanto previsto nello statuto ed in deroga ad eventuali previsioni normative ostative.
Viene precisato che è anche possibile tenere l’assemblea esclusivamente in modalità telematica, purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Le s.r.l., possono, inoltre, prevedere che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (7).
Ulteriori disposizioni
Il Cura Italia, infine, detta disposizioni per le s.p.a. quotate, per le quali viene prevista la possibilità di designare il rappresentante per i soci (8) anche se lo statuto dispone diversamente, e di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea avvenga esclusivamente suo tramite.
Ulteriori norme particolari sono dettate per le banche popolari e banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici.
Note
(1) Art. 3, comma 6°, della Legge 26 febbraio 2021 n.21 di conversione del Decreto Legge n.183/2020.
(2) Art.106 del D.L. n. 18/2020, c.d. decreto “Cura Italia”.
(3) Nuovo comma 1° dell’art. 106 del Decreto Legge n.18/2020.
(4) Previste nell’originario art. 106 del Decreto “Cura Italia”.
(5) Art. 3, comma 6°, del D.L. n. 183, convertito in legge.
(6) Comma da 2 a 6 dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020.
(7) Anche in deroga ai limiti e a quanto previsto dall’art. 2479, comma 4°, del Codice civile.
(8) Ex art.135-undecies del D.lgs. n.58/1998 (Testo Unico della Finanza).