Il punto sulla normativa che disciplina l’utilizzo a fini pubblicitari dei ponteggi in occasione di interventi su immobili privati, con particolare riferimento a quelli vincolati
La possibilità di collocare affissioni pubblicitarie sui ponteggi o sulle recinzioni di cantiere, soprattutto laddove questi si trovino in ambiti ad alta visibilità, rappresenta un fenomeno sempre più diffuso nelle realtà urbane che può costituire – in un complesso e variegato assetto contrattuale fra proprietario dell’immobile, impresa esecutrice dei lavori, concessionario della pubblicità e cliente finale/promotore del prodotto pubblicizzato – una forma di co-finanziamento degli interventi di manutenzione, restauro o ristrutturazione edilizia degli edifici.
Tale possibilità è condizionata al rispetto delle norme previste da appositi regolamenti emanati da comuni, province e città metropolitane, cui è demandata l’individuazione delle modalità di effettuazione della pubblicità.
In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 816 e ss. della Legge 160/2019 (che ha sostituito a partire dal 1° gennaio 2021 il D.lgs. 507/1993 e l’art. 62 del D.lgs. 446/1997), gli enti locali, attraverso tali regolamenti, devono disciplinare:
È necessario inoltre ricordare che, se la pubblicità è visibile da strada pubblica, essa dovrà essere conforme all’art. 23 del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992) e al relativo Regolamento di esecuzione (Dpr 495/1992).
Con particolare riferimento agli edifici tutelati con vincolo culturale, si ricorda che l’art. 49, comma 3 del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, consente l’utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi allestiti per l’esecuzione di lavori di conservazione, rimettendo alla Soprintendenza la valutazione della compatibilità dello sfruttamento pubblicitario con il carattere storico/artistico dell’immobile e in caso positivo il rilascio di un apposito nulla-osta.
Con la Circolare n. 49 del 7 dicembre 2020 il Ministero per i beni culturali (ora Ministero della Cultura) ha dettato i criteri generali per garantire su tutto il territorio nazionale un utilizzo coerente ed uniforme dei ponteggi a fini pubblicitari, visto che si tratta di uno strumento molto praticato nell’ambito dei lavori di restauro degli edifici vincolati.
Le Soprintendenze – nell’obiettivo di evitare danni al decoro e alla tutela dei beni vincolati e tenendo conto della specificità del contesto di riferimento – devono orientare le proprie valutazioni ai seguenti criteri:
Per completezza, si allega la Circolare del Ministero dei beni culturali n. 49/2020