L' intesa tra le parti è vincolante anche con vizi di decadenza dell' azione. Non si possono sollevare questioni già sottoposte a lodo/perizia contrattuale
L’arbitrato irrituale e, nello specifico, la perizia contrattuale, riportato nel contratto di appalto tra condominio e impresa esclude il ricorso al giudice ordinario.
Questo inedito principio è stato affermato dalla Corte di appello di Milano con sentenza 1912 del 17 giugno 2021, che, in quanto tale, “liberalizza” il ricorso a questa forma alternativa per la risoluzione delle controversie condominiali con i fornitori.
Il caso parte da un contratto di appalto stipulato fra un condominio e una impresa edile, in cui si prevedeva una clausola in base alla quale «Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, sarà risolta con arbitrato irrituale; in concreto le parti concordano che le questioni verranno risolte con l’ intervento dei soli tecnici, ingegneri, architetti e geometri che siano regolarmente iscritti presso gli albi e i collegi di loro competenza, escludendo fin d’ ora l’ intervento di vertenze legali». Di fatto, dopo la conclusione dei lavori e a fronte dei vizi denunciati da parte del committente, si è dato luogo a un arbitrato che si è concluso con un lodo vincolante, che prevedeva il pagamento della somma di circa 16mila euro da parte dell’appaltatore in favore del condominio, a copertura delle spese per eseguire alcuni ripristini strutturali ed eliminare i vizi ed i difetti dei lavori accertati dagli arbitri. L’appaltatore non aveva però versato la somma e in sede di opposizione a decreto ingiuntivo eccepiva, in via riconvenzionale, la decadenza e/o la prescrizione dell’ azione di denuncia dei vizi formulata dal condominio (a norma dell’ articolo 1667 del Codice civile).
In sede di appello è stato accolto il ricorso interposto dalla compagine condominiale. La Corte osserva che, con la sottoscrizione della clausola del contratto di appalto che devolveva ai periti la determinazione sia dell’esistenza dei vizi, responsabilità e opere extra sia della cifra dovuta, ci sia stata una consensuale rinuncia delle parti in causa alla giurisdizione in relazione alle controversie di cui trattasi. Ogni questione attinente alla stessa indagine, già sottoposta al lodo arbitrale/perizia contrattuale, deve pertanto ritenersi inammissibile (Cassazione, ordinanza 18318/2019). La Corte sottolinea, infine, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la perizia contrattuale non rappresenta un istituto giuridico autonomo rispetto all’arbitrato irrituale, del quale costituisce una figura particolare.