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Nei mesi estivi 2021 sono previste diverse giornate con limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti.

Circolazione e sicurezza stradale. Divieti circolazione mezzi pesanti nei mesi estivi

2 Luglio 2021
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Ai sensi del calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti in Italia nel 2021 (DM 29 dicembre 2020), si riportano di seguito i divieti validi nei mesi di luglio, agosto e settembre, fuori dei centri abitati, per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. (salvo variazioni):

  • 3 luglio dalle ore 8 alle ore 16
  • 4 luglio dalle ore 7 alle ore 22
  • 10 luglio dalle ore 8 alle ore 16
  • 11 luglio dalle ore 7 alle ore 22
  • 17 luglio dalle ore 8 alle ore 16
  • 18 luglio dalle ore 7 alle ore 22
  • 23 luglio dalle ore 16 alle ore 22
  • 24 luglio dalle ore 8 alle ore 16
  • 25 luglio dalle ore 7 alle ore 22
  • 30 luglio dalle ore 16 alle ore 22
  • 31 luglio dalle ore 8 alle ore 16
  • 1 agosto dalle ore 7 alle ore 22
  • 6 agosto dalle ore 16 alle ore 22
  • 7 agosto dalle ore 8 alle ore 22
  • 8 agosto dalle ore 7 alle ore 22
  • 13 agosto dalle ore 16 alle ore 22
  • 14 agosto dalle ore 8 alle ore 22
  • 15 agosto dalle ore 7 alle ore 22
  • 21 agosto dalle ore 8 alle ore 16
  • 22 agosto dalle ore 7 alle ore 22
  • 28 agosto dalle ore 8 alle ore 16
  • 29 agosto dalle ore 7 alle ore 22
  • 5 settembre dalle ore 7 alle ore 22
  • 12 settembre dalle ore 7 alle ore 22
  •  19 settembre dalle ore 7 alle ore 22
  • 26 settembre dalle ore 7 alle ore 22
  • 3 ottobre dalle ore 9 alle ore 22

Si richiama l’attenzione sulle giornate lavorative dei venerdì 23 luglio, 30 luglio, 6 agosto e 13 agosto, quando è previsto il divieto di circolazione dalle ore 16 alle ore 22; nei sabati 8 agosto e 14 agosto, il divieto vige dalle ore 8 alle ore 22 (mentre negli altri sabati di luglio ed agosto dalle ore 8 alle ore 16).

Ai fini dei trattori stradali, il divieto si applica a quelli che viaggiano isolati, per i quali la massa di riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.

I trattori stradali, quando viaggiano isolati con tara superiore a 7,5 t., possono circolare nei giorni di divieto solamente nel caso in cui siano stati precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna e per il solo viaggio di rientro in sede.

Deroghe ed esenzioni

Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore, tenendo conto, solo per chi proviene dall’estero, del periodo di riposo giornaliero dei conducenti (per i veicoli con un solo autista).

Per i veicoli diretti all’estero, muniti di documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due, che diventano quattro per i veicoli diretti in Sardegna, nonché ad alcuni interporti di rilevanza nazionale e terminals intermodali (tra i quali Bologna, Padova, Verona Quadrante Europa, Trento, Cervignano, Trieste, Portogruaro), per merci o unità di carico destinate all’estero; la stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, casse mobili, semirimorchi) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti ed ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

Il calendario dei divieti non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime delle “autostrade del mare”; altrettanto tali divieti non si applicano per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico e lo scarico delle predette merci.

I divieti non si applicano per i veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine e destinazione all’interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante destinazione/provenienza della merce e prenotazione/titolo di viaggio per l’imbarco.

Sono esentati dai divieti, senza necessità di autorizzazione prefettizia, tra gli altri, i veicoli adibiti al servizio di nettezza urbana e raccolta rifiuti (anche quelli che operano per conto dei comuni con apposita documentazione), i veicoli adibiti al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, per la loro distribuzione e consumo sia pubblico che privato, adibiti esclusivamente al trasporto di latte fresco, anche in autocisterna, con cartello con lettera “d”, i veicoli costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali di allevamento (con cartello con lettera “d”), adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari per pronto intervento, per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deperibili in regime ATP, per il trasporto esclusivo di prodotti agricoli soggetti a rapido deterioramento che non richiedono il regime ATP, quali frutta e ortaggi freschi, uova, fiori (muniti in questo caso di apposito cartello di colore verde con la lettera “d”), sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali (con cartello con lettera “d”).

Esentati dai divieti i trasporti di prodotti per fronteggiare l’emergenza sanitaria (dispositivi protezione individuale, soluzioni idroalcoliche, prodotti per l’igiene di superfici ed ambienti, ecc.).



Sono altresì esentati dai divieti i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; i veicoli che a causa di comprovate esigenze richiedano l’intervento di una officina di riparazione fuori del centro abitato dove ha sede l’impresa, i veicoli che compiono un percorso per il rientro alla sede principale o secondaria dell’impresa intestataria degli stessi (bisogna essere muniti di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio) o per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km. dalle medesime sedi a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.



Altre categorie di trasporti che devono essere effettuati durante i divieti, possono essere autorizzati (nei limiti stabiliti dal decreto) con apposito provvedimento della Prefettura.





Trasporti in ADR

Il trasporto delle merci pericolose delle classi 1 e 7 dell’ADR è vietato, indipendentemente dalla massa del veicolo e della quantità trasportata, anche dalle ore 8 del sabato alle ore 24 della domenica, dal 22 maggio al 5 settembre 2021.

In deroga a questa disposizione, il trasporto di merci ADR classi 1 e 7 con autocarri di massa complessiva a pieno carico non superiore a 7,5 t. è consentito: merci in esenzione parziale o globale di cui all’allegato A dell’ADR, punti 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, .1.1.3.6, 1.7.1.4; merci trasportate in base alle disposizioni di cui al capitolo 3.3 dell’allegato A dell’ADR; merci imballate in quantità limitate del capitolo 3.4 dell’allegato A dell’ADR; merci imballate in quantità esenti del capitolo 3.5 dell’allegato A dell’ADR.

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