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La Legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto importanti novità sia per la verifica qualitativa e gestione delle matrici ambientali “materiali di riporto” sia per la definizione dei c.d. “valori di fondo”

Novità per i materiali di riporto e i valori di fondo dei siti

10 Settembre 2021
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La Legge 29 luglio 2021, n. 108, con le modifiche apportate in fase di conversione all’art. 37 del D.L. n. 77/2021, ha introdotto importanti novità sia per la verifica qualitativa e gestione delle matrici ambientali “materiali di riporto” sia per la definizione dei c.d. “valori di fondo” da assumere per i siti in cui le concentrazioni rilevate superino le CSC a causa di fenomeni di origine antropica o naturale.

 

Si ricorda che il legislatore ha definito con l’art. 3, comma 1, del D.L. n. 2/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28) che: le matrici ambientali materiali di riporto sono costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di rinterri.

 

Ciò premesso, vi segnaliamo che l’art. 37 del D.L. n. 77/2021, così come modificato dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, che regolamenta le “misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali”, ha introdotto importanti novità sia per la verifica qualitativa sia per la gestione delle matrici ambientali “materiali di riporto” che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione.

 

In pratica, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 37 del D.L. n. 77/2021 si aveva la seguente situazione per le verifiche finalizzate a escludere i rischi di contaminazione delle acque sotterranee dovuti dalla presenza delle matrici ambientali materiali di riporto nei suoli:

? Test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998;

? Parametri e Limiti previsti dalla Tab. 2 dell’Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006.

 

Adesso invece, si ha la seguente situazione per la verifica delle matrici materiali di riporto ai fini di escludere i rischi di contaminazione delle acque sotterranee. In pratica, le metodiche, i parametri e limiti da utilizzare ora per escludere i rischi di contaminazione delle acque sotterranee dovuti dalla presenza delle matrici ambientali materiali di riporto nei suoli sono i seguenti:

? Test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998;

? Parametri e Limiti previsti dal test di cessione (decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998).

 

Importante

Oltre che al rispetto dei valori sull’eluato (test di cessione), al fine di non essere obbligati alla bonifica delle matrici ambientali materiali di riporto, quest’ultime devono comunque, e in ogni caso, rispettare anche le CSC di riferimento o le CSR appositamente calcolate.

 

Bonifiche delle matrici ambientali materiali di riporto non conformi al test di cessione.

Ai sensi dell’art.3, comma 3 del decreto-legge 2 5 gennaio 2012, n. 2 (così come modificato dalla Legge n. 28/2012 e dalla recente Legge n. 108/2021) le matrici ambientali materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell’ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli.

Per detti procedimenti di bonifica di devono utilizzare le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l’ambiente.

 

Suoli senza la presenza di materiali di riporto

Diversamente se non si rileva la presenza delle matrici ambientali materiali di riporto nei suoli si deve procedere con la verifica dei valori riscontrati nelle aree oggetto di interventi edilizi, per i parametri pertinenti al procedimento di bonifica, che non devono superare le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto 3 aprile 2006, n 152, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione. Se si superano le CSC è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica (verifica delle CSR).

 

Sito ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici (o naturali)

Qualora la realizzazione dell’opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine antropica oppure per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri superino le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, si possono applicare le disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 120/2017 e/o dell’art. 240, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 152/2006. In pratica, in questi casi, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri, cioè i superamenti delle CSC, vengano assunte pari al valore di fondo esistente.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 240, comma 1, del DLgs n. 152/2006 e s.m.i. ai fini dell’applicazione del Titolo V (Bonifica dei siti contaminati) sono disposte le seguenti “definizioni”:

a) sito: l’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo ((, materiali di riporto)), sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;

b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica, come individuati  nell’Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente  contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano

determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.

 

Siti soggetti a fenomeni di origine antropica o naturale

La Legge 29 luglio 2021, n. 108 ha altresì modificato l’articolo 37 del D.L. n. 77/2021 nell’ambito dei siti soggetti a fenomeni di origine antropica o naturale nei quali le concentrazioni rilevate superino le CSC. È stato aggiunto il seguente comma 3 bis che a sua volta aggiunge il seguente  comma “13-ter”.

Comma 3-bis), dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente “13-ter”: Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all’ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere.

 

Tale piano, condiviso con l’ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso.

Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall’ARPA territorialmente competente relativi all’area oggetto di indagine.

 

Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l’area oggetto di indagine, l’ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo.

 

È fatta comunque salva la facoltà dell’ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.

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