In vista dell’avvio della verifica della congruità della manodopera nei lavori edili fissata al 1° novembre 2021 con riferimento ai lavori denunciati da tale data, la CNCE riassume alcuni importanti principi stabiliti a livello nazionale.
La CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili), con una recente nota, ha ricordato a tutte le Casse Edili la necessità di garantire il rispetto di tutte le regole stabilite dalle Parti Sociali nazionali, anche al fine di garantire l’omogeneità dei comportamenti a livello nazionale.
Segnaliamo di seguito le principali indicazioni rivolte alle Casse Edili ma di diretto interesse per le imprese.
In primo luogo, è stato ricordato il principio del rispetto delle ore in base al quale:
In merito, la CNCE ha ricordato in particolare le seguenti esimenti rispetto alla verifica delle ore:
Nel caso di superamento dei predetti limiti, la Cassa Edile chiede chiarimenti all’impresa, così come nel caso in cui le ore non lavorate siano imputate, a titolo esemplificativo, ad “assenza ingiustificata”.
Qualora l’impresa non fornisca spiegazioni esaurienti sul mancato rispetto dell’orario contrattuale, la Cassa Edile richiederà il pagamento di accantonamenti e contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese, pena la segnalazione di irregolarità nella Banca dati nazionale delle imprese irregolari (BNI).
La CNCE ricorda, inoltre, che la sospensione di attività deve essere comunicata tempestivamente dall’azienda alla Cassa Edile competente, con la denuncia relativa al mese di inizio della sospensione.
Altra circostanza segnalata dalla CNCE riguarda le imprese che non hanno cantieri attivi la cui iscrizione alla Cassa Edile dovrà indicare la causa del mancato invio delle denunce e l’impegno a procedervi non appena iniziata un’attività con dipendenti operai.
Infine, i casi di mancato rispetto della disciplina contrattuale sulla trasferta (ossia di versamento a Cassa Edile diversa da quella prevista per contratto) potranno essere segnalati dalle Casse alla stessa CNCE per le verifiche del caso.