È stata pubblicata sul BURL n. 39 del 28 settembre 2021, la D.d.s. 23 settembre 2021 n. 12584 recante “Approvazione indicazioni relative all’applicazione dell’art.184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021”.
Il documento chiarisce in quali casi deve essere richiesto il parere obbligatorio e vincolante di ARPA come previsto dall’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 per il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione “End of waste”.
In sintesi, tale parere dovrà essere richiesto solo nel caso di autorizzazioni ordinarie “End of waste – caso per caso” qualora non siano vigenti specifici regolamenti comunitari, decreti ministeriali o criteri nazionali “End of waste”, o linee guida regionali “End of waste caso per caso”.
Il documento precisa, inoltre, che non necessitino dell’espressione del parere ARPA le autorizzazioni il cui processo di recupero sia già individuato e disciplinato dal d.m. 5/02/98 per quanto riguarda tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e prodotti, nonché per questi stessi casi in cui viene richiesta una modifica alla quantità massima recuperabile, dal momento che il d.lgs. 152/06, nella definizione degli aspetti trattati da ARPA, non prevede una valutazione circa le quantità. Costituisce parte integrante del documento il modello di “Dichiarazione di conformità (DDC)” predisposto ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3, lettera e) che il produttore deve compilare per ogni lotto di materiale End of waste prodotto e mettere a disposizione dell’autorità competente e dell’ARPA territorialmente competente. Il modello è da utilizzare qualora non siano stati definiti specifici modelli alternativi dalla regolamentazione nazionale o comunitaria.