Come noto, la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2021”) al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ha previsto all’articolo 1, commi da 10 a 15, un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per un periodo di 36 mesi.
Si evidenzia che tale esonero, pur nelle sue specificità, trae la sua disciplina dall’esonero strutturale giovanile di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
L’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto in favore dei datori di lavoro che, nel biennio 2021 – 2022, assumano a tempo indeterminato o trasformino contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato giovani che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non abbiano mai avuto, nel corso dell’intera vita lavorativa, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.
In data 16 settembre 2021, la Commissione europea ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021.
L’INPS con circolare n. 56/2021 ha illustrato le condizioni e gli adempimenti previdenziali connessi al godimento dell’esonero in trattazione e, con successivo messaggio n. 3389/2021 ha fornito le istruzioni per la sua fruizione nonché le modalità compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI
L’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Il limite di età di trentasei anni compiuti si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione o trasformazione, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.
Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine all’insussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato ovvero alla residua entità del beneficio in caso di assunzione di un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato, l’INPS ha realizzato un apposito applicativo (utility), tramite la quale i datori di lavoro ed i loro intermediari possono acquisire, indicando il codice fiscale del lavoratore, le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2021 ovvero a partire dalla predetta data.
L’Istituto precisa che l’applicativo (cfr. messaggio INPS n. 1784/2019), è fruibile dal sito internet dell’Istituto (www.inps.it) seguendo il percorso “Tutti i servizi – Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato” e può essere consultato, attraverso gli ordinari sistemi di autenticazione, dai datori di lavoro ovvero dai loro intermediari previdenziali nonché, esclusivamente in relazione alla propria posizione assicurativa, dai lavoratori interessati.
In ogni caso, tenuto conto che il riscontro fornito dall’applicativo INPS non ha valore certificativo, sarà comunque necessario che i datori di lavoro acquisiscano, prima di accedere all’applicativo anzidetto, anche l’autodichiarazione del lavoratore, rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato (v. allegati 1 e 2 in calce alla presente Guida, relativi, rispettivamente, ad una prima assunzione o trasformazione ovvero ad una seconda assunzione).
Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Non rientra, inoltre, fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulato a tempo indeterminato.
Analogamente, non rientra nell’ambito di applicazione della norma in trattazione il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.
Infine, l’INPS precisa che nel caso di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato trova applicazione il regime agevolato di cui alla legge bilancio 2018 ovvero l’incentivo sarà pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, e potrà essere fruibile a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo spettante per la conferma dell’apprendista a tempo indeterminato per una durata di soli 12, a condizione che il giovane non abbia compiuto i 30 anni alla data del mantenimento in servizio.
MISURA E DURATA DELL’INCENTIVO
L’incentivo è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
In relazione, poi, ad alcuni casi particolari, l’Istituto ha precisato quanto segue:
Si fa infine presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell’agevolazione, l’articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 specifica che la misura spetta per un periodo massimo di trentasei mesi a partire dalla data dell’evento incentivato.
Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO
Condizioni generali
Casi particolari
Come sopra chiarito, la fruizione dell’esonero contributivo può essere riconosciuta per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori che non siano mai risultati occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In forza di tale previsione si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine a situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità:
L’INPS precisa che il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata ai sensi della legge di Bilancio 2021.
Infatti, se il lavoratore, per il quale è stata già fruita l’agevolazione, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Sul punto, si fa presente che, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l’eventuale revoca del beneficio per licenziamenti effettuati entro nove mesi dall’inizio del precedente rapporto agevolato, riguardanti il lavoratore assunto con l’esonero o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizione deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante.
Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di riconoscere l’agevolazione per il periodo residuo nelle ipotesi di successiva riassunzione del medesimo lavoratore, si ribadisce che l’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021 può trovare applicazione per le sole assunzioni effettuate nel corso del biennio 2021-2022. Tuttavia, qualora un lavoratore sia stato assunto nel corso del citato biennio e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire dell’agevolazione in trattazione, nelle ipotesi di cessazione anticipata del rapporto e di successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro si potrà procedere al riconoscimento dell’agevolazione residua anche se il successivo rapporto venga instaurato in data successiva al 31 dicembre 2022.
Il beneficio in parola soggiace alle disposizioni in materia di aiuti di Stato.
COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI
L’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
Pertanto, ad esempio, non è cumulabile con gli incentivi per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi ed appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni (c.d. donne svantaggiate).
L’agevolazione non è cumulabile con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia ed in particolare con la riduzione dell’11,50% dei contributi INPS per gli operai a tempo pieno.
L’esonero contributivo in parola è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
Sono, inoltre, cumulabili con l’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021:
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DELL’ESONERO NELLA SEZIONE
I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando, l’elemento
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di
I dati sopra esposti nell’UniEmens creeranno un DM2013 “VIRTUALE”, ricostruito con i seguenti codici:
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento
Si rammenta che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
Nel caso in cui l’azienda stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.
Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO), i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di