Il 1° novembre è entrata in vigore la disciplina “a regime” sul subappalto, introdotta dall’art. 49 del decreto 31 maggio 2021, n. 77 – recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure”- convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.
Da tale data, quindi, le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione da esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, devono indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione:
– delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui alle categorie SIOS;
– dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
– ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle “white list” ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita per il SISMA 2016.
Viene quindi definitivamente meno ogni limite generale ed estratto per il ricorso al subappalto e viene, invece, rimessa ad una valutazione “gara per gara” delle stazioni appaltanti un’eventuale limitazione del ricorso a tale istituto, che dovrà essere motivata sulla base delle specifiche esigenze indicate dal medesimo articolato e descritte in precedenza.
A decorrere sempre dal 1° novembre p.v., viene altresì disposto:
– l’abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie SIOS;
– la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, da parte del contraente principale e del subappaltatore.
Sempre a decorrere da tale data, è entrata in vigore la modifica del comma 7 dell’articolo 105 del Codice, in conseguenza della quale, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’affidatario deve trasmettere la sola dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali, non essendo più necessario la trasmissione della certificazione attestante il possesso dei requisiti speciali. La stazione appaltante dovrà poi verificare la predetta dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Si ricorda, infine, che, a far data dal 1° giugno u.s., è già disposto:
a) il divieto di affidare l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
b) l’abrogazione del limite del 20% di ribasso per le prestazioni affidate dall’affidatario in subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà tuttavia garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; dovrà, inoltre, riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.