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La Commissione europea ha modificato le soglie oltre le quali appalti e concessioni hanno rilevanza comunitaria, elevando a 5.382mila euro la soglia per i lavori pubblici. I nuovi importi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2022 e avranno validità fino a tutto il 2023

Pubblicate le nuove soglie di rilevanza comunitaria

22 Novembre 2021
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Con quattro distinti regolamenti delegati, la Commissione europea il 10 novembre u.s. ha modificato le soglie di rilevanza comunitaria sugli appalti pubblici previste all’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

 

I suddetti regolamenti sono stati pubblicati sulla GUCE n. 398 dell’11 novembre 2021.

 

Al riguardo, si evidenzia che la Commissione è l’istituzione delegata, dalle diverse direttive che disciplinano i contratti pubblici, ad aggiornare periodicamente gli importi superati i quali deve trovare applicazione la disciplina eurounitaria.

 

Segnatamente, per quanto concerne gli appalti di lavori, servizi e forniture, l’art. 6 della Direttiva 2014/24/UE e l’art. 17 della Direttiva 2014/25/UE – rispettivamente per i settori ordinari e per i settori speciali – prevedono che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie di rilevanza, con efficacia a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

 

Le nuove soglie, pertanto, si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2022 e avranno validità per il biennio 2022-2023.

 

Di seguito, si riporta l’elenco completo dei regolamenti recentemente adottati 

  • Regolamento delegato (UE) 2021/1950 della Commissione, del 10 novembre 2021 (settori della difesa e della sicurezza), che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1951 della Commissione, del 10 novembre 2021 (concessioni), che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni.
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021 (settori ordinari), che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1953 della Commissione, del 10 novembre 2021 (settori speciali), che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.

 

Per effetto dei citati regolamenti, le nuove soglie aggiornate risulteranno le seguenti:

 

SETTORI ORDINARI

  • euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori;
  • euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, la soglia si applica soltanto agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;ù
  • euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; la soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;

 

SETTORI SPECIALI

  • euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
  • euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

 

DIFESA E SICUREZZA

  • euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
  • euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

 

CONCESSIONI 

  • euro 5.382.000

47048-Regolamento CE 2021_1953.pdfApri

47048-Regolamento CE 2021_1952.pdfApri

47048-Regolamento CE 2021_1951.pdfApri

47048-Regolamento CE 2021_1950.pdfApri
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